Reclami, Controversie e Arbitro Assicurativo
Reclamo alla Compagnia
I reclami possono essere presentati sia dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, interessate dal rapporto contrattuale (contraenti, aderenti, assicurati, danneggiati, beneficiari), sia dalle associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi ai consumatori.
I reclami che riguardano il comportamento dell’intermediario o la violazione da parte di quest’ultimo di norme cui è soggetto devono essere presentati all’intermediario stesso. I recapiti e le modalità sono riportate nella documentazione informativa precontrattuale prevista dalle norme vigenti e consegnata dall’intermediario prima della sottoscrizione. In ogni caso è sempre possibile ottenere tali informazioni direttamente dall’intermediario consultando il suo sito internet.
I reclami che riguardano il comportamento di Cardif Vita S.p.A., le Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers o Cardif Assurance Vie (per esempio reclami aventi ad oggetto il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, i riscatti, etc.) o la violazione da parte delle stesse di norme cui è soggetta, devono essere presentati alla Compagnia.
Rendiconto Reclami Cardif Assurance Vie 2024
Rendiconto Reclami Cardif Assurances Risques Divers 2024
Rendiconto Reclami Cardif Vita S.p.A. 2024
Reclami riguardanti il rapporto contrattuale
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia che ha emesso la polizza (Cardif Assurances Risques Divers SA Rappresentanza Generale per l’Italia, Cardif Assurance Vie SA Rappresentanza Generale per l’Italia, Cardif Vita S.p.A.), presso la funzione Ufficio Reclami incaricata del loro esame, con le seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo reclami@cardif.com
- via posta presso la sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- a mezzo fax 02 77 22 42 65
Ai sensi della normativa di settore, la Compagnia ti riscontrerà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami riguardanti prodotti Pensionistici
Se il reclamo riguarda prodotti pensionistici (BNL PIANOPENSIONE) deve essere inviato con le seguenti modalità a Cardif Vita S.p.A., Ufficio Reclami:
- e-mail reclami@cardif.com
- via posta presso la sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano oppure alla Casella postale numero 421 Cordusio Milano Centro
- a mezzo fax 02 77 22 42 65
Ti ricordiamo che:
- puoi sempre presentare reclamo all’Autorità di Vigilanza di competenza dello specifico prodotto interessato (IVASS, COVIP o CONSOB), secondo le modalità e i termini descritti nella sezione dedicata alle Autorità di Vigilanza;
- puoi sempre adire l’Autorità Giudiziaria previo ricorso, in alcuni casi obbligatorio, ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie relative al contratto, di seguito descritti.
Reclamo all'Autorità di Vigilanza
IVASS, COVIP o CONSOB
Reclamo all’IVASS
Possono essere presentati direttamente all’IVASS (via del Quirinale 21, 00187 Roma, tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax 0642133206):
- i reclami relativi alla mancata osservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi,
- I reclami riguardanti il rapporto contrattuale già presentati alla Compagnia, laddove l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione dei motivi della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente già presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda che l’Autorità di Vigilanza delle Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers o Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito.
Per ulteriori dettagli ti invitiamo a consultare la pagina Reclami sul sito di IVASS www.ivass.it e il Modulo Reclami IVASS.
Reclamo alla COVIP
Possono essere presentati direttamente alla COVIP (Via in Arcione 71, 00187 Roma, protocollo@pec.covip.it, fax 0669506304), con riferimento ai prodotti previdenziali, gli esposti:
- già presentati alla Compagnia/Fondo Pensione, laddove l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
- in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli aderenti: di norma sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.
L’esposto inviato alla COVIP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- la chiara identificazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione);
- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del soggetto che trasmette l’esposto;
- l’oggetto dell’esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela).
Per ulteriori dettagli ti invitiamo a consultare il sito www.covip.it e la guida ai reclami COVIP.
Reclamo alla CONSOB
Con riferimento ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ovvero i c.d. “prodotti d’investimento assicurativi” o “IBIP’s”), possono essere presentati direttamente alla CONSOB, i reclami riguardanti la corretta redazione del KID (Key Information Document) o la distribuzione da parte degli intermediari iscritti nella sez. D del RUI (ad es. Banche).
Gli esposti possono essere trasmessi:
- Via posta ordinaria agli indirizzi:
– CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma
– CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via Broletto, 7 – 20121 Milano - Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it
- Attraverso l’apposita procedura on-line disponibile sul sito www.consob.it
- Via fax ai numeri: 068416703 – 06841770
L’esposto, che deve essere presentato a CONSOB in forma scritta, deve indicare almeno:
- nome e cognome, indirizzo (anche e-mail) e numero di telefono dell’esponente per eventuali richieste di chiarimenti. La Consob valuta, comunque, anche gli esposti pervenuti in forma anonima, se utili a fini di vigilanza.
- l’accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l’operato, in modo chiaro e conciso.
Per ulteriori dettagli ti invitiamo a consultare il sito www.consob.it e la Guida Inviare Esposti alla CONSOB.
Ricorso all'Arbitro Assicurativo
Nel caso di controversie derivanti da una polizza potrai presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, previsto come condizione di procedibilità (DM 6/11/2024 n. 215) in alternativa al procedimento di Mediazione.
La domanda deve riguardare l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà concernenti le prestazioni e i servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento da parte del Distributore.
Il ricorso inoltre:
- può avere ad oggetto vertenze esclusivamente documentali;
- può riguardare anche la corresponsione di una somma di denaro, con precisi limiti di valore:
- Contratti Rami Vita
- € 300.000,00 per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso morte
- € 150.000,00 per le altre polizze vita
- Contratti Rami Danni
- € 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia
- € 25.000,00 euro negli altri casi
- Contratti Rami Vita
- deve essere preceduto dalla presentazione, nei dodici mesi precedenti, di un reclamo alla Compagnia (riscontrato dalla stessa oppure non riscontrato nei termini previsti dalla normativa), sempre che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di tre anni prima della data di presentazione del reclamo.
Per maggiori informazioni puoi consultare il sito www.arbitroassicurativo.org
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
- Mediazione
Nel caso di controversie riguardanti un contratto di assicurazione potrai attivare, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Procedimento di Mediazione, previsto dalla normativa come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.) in alternativa all’Arbitro Assicurativo. La domanda di Mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it - Negoziazione Assistita
Hai la facoltà di attivare il procedimento della Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, e s.m.i.), ovvero un accordo mediante il quale le parti, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’Albo, convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia concernente diritti disponibili. - Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
Con riferimento ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ovvero i c.d. “prodotti d’investimento assicurativi” o “IBIP’s”), hai facoltà di sottoporre all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) le controversie (che implicano la richiesta di somme di denaro comunque non superiori a Euro 500.000) relative alla violazione, da parte dell’intermediario iscritto nella sez. D del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché di consegna del documento contenente le informazioni chiave (Key Information Documenti – KID). Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori dettagli anche in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia all’indirizzo https://www.acf.consob.it. - Arbitrato
Se previsto dalle condizioni della tua polizza danni, hai la facoltà di ricorrere all’Arbitrato qualora dovesse sorgere un dissenso circa la determinazione dell’ammontare del danno.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto indicato nel Set Informativo. - Procedura FIN-NET
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito FIN-NET | European Commission (europa.eu) – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.