Glossario - Educazione assicurativa
Questo Glossario contiene le parole di più frequente utilizzo in ambito assicurativo.
L'aderente è il soggetto che aderisce alla polizza collettiva o al piano previdenziale e si impegna al versamento dei premi alla compagnia
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente
Nei rami danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Nei rami vita è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Compagnia di Assicurazione (o Compagnia)
Impresa autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa o impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall’Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata ad esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni contro i danni la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni sulla vita la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Soggetto designato dal contraente/aderente di una polizza assicurativa a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata alla sottoscrizione del contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento, salvo i casi non previsti dalla normativa.
Importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione del valore del contratto secondo una misura prefissata nelle condizioni di assicurazione in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale.
Carenza: Periodo iniziale, che decorre dalla data di decorrenza del contratto, durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci.
facoltà di cedere a terzi il contratto vita, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
Caso di atto commesso senza la volontà di produrre l’effetto dannoso giuridicamente rilevante che, tuttavia, si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di regole di condotta dettate dalle normative vigenti.
Clausole del contratto di assicurazione che disciplinano, tra l’altro, il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia e la durata del contratto;
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. È l'ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato.
per i contratti individuali è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Per i contratti collettivi è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione per conto degli aderenti
Contratti sottoscritti da un contraente nell’interesse di più persone assicurate
Contratti sottoscritti da un contraente nell’interesse proprio o al più della sua famiglia
Tecnica di vendita a distanza qualunque strumento per concludere il contratto di
assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della compagnia o dell'intermediario e del contraente
Contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita all’assicurato o al beneficiario designato al verificarsi di un evento inerente alla vita umana (nelle assicurazioni vita).
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. È l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare.
La data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità.
Comunicazione scritta dell’accadimento di un evento rientrante nei rischi coperti da garanzia assicurativa, con la quale viene validamente attivata la procedura di verifica del sinistro ed, eventualmente, di liquidazione della prestazione assicurativa da parte della compagnia di assicurazione
Acronimo di Documento Informativo Precontrattuale, detto anche IPID (Insurance Product Information Document): è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni. Contiene le informazioni significative per la comprensione del contratto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa, gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all’impresa, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto. Il DIP Danni segue uno schema standard dettato da un Regolamento europeo e quindi consente un confronto tra prodotti similari in tutta Europa.
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. Esso fornisce, secondo uno schema redatto in forma standardizzata, le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.
Il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni. Esso contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
È il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata per i prodotti vita di “puro rischio” per i quali il pagamento del capitale avviene esclusivamente se si verifica l’evento assicurato. I prodotti vita definiti di “puro rischio” non hanno natura finanziaria e per questi prodotti non è, quindi, previsto il KID. Ne è un esempio l’assicurazione temporanea caso morte. Il Dip Vita contiene informazioni essenziali sul prodotto, quali, ad esempio, sulla tipologia di rischio assicurato, sulle principali esclusioni e sui limiti della copertura assicurativa, sulle modalità di pagamento del premio.
Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto in forma standardizzata per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.
Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto in forma standardizzata per i prodotti vita d’investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto al KID. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIPS sono coerenti con quelle riportate nel resto del Set informativo.
Comunicazione che il contraente è tenuto a inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la proroga tacita del contratto di assicurazione, se prevista dalle condizioni di polizza.
Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione.
Documentazione informativa precontrattuale
L’insieme dei documenti che devono essere consegnati al consumatore prima che sia concluso l’acquisto della polizza e pubblicati sul sito internet onde consentirgli di prendere una decisione informata e consapevole e di comparare facilmente prodotti che offrono garanzie analoghe. Ogni contratto assicurativo è accompagnato da due documenti, uno di base (che contiene le informazioni chiave del prodotto che si intende acquistare) e uno aggiuntivo (che contiene informazioni di maggior dettaglio), entrambi redatti in forma standardizzata. Nell’informativa precontrattuale di base sono ricompresi, a seconda dei prodotti: il KID (per i prodotti vita di investimento assicurativo aventi natura finanziaria), il DIP Vita (per i prodotti vita di “puro rischio” che non hanno contenuto finanziario) e il DIP Danni o IPID (per i prodotti del ramo danni). Fanno parte dell’informativa precontrattuale aggiuntiva i seguenti documenti: il DIP Aggiuntivo Danni per i prodotti danni, il DIP Aggiuntivo IBIP per i prodotti vita d’investimento assicurativo, il DIP Aggiuntivo Vita per i prodotti di puro rischio, il DIP Aggiuntivo Multirischi per contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni (in sostituzione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo Vita).
In diritto, si parla di dolo quando la persona pone intenzionalmente in essere una condotta che ha come conseguenza un evento dannoso giuridicamente rilevante.
Durata contrattuale (o del contratto)
Periodo durante il quale il contratto è efficace
Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote.
Clausola contrattuale in base alla quale il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro.
Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell’assicurato, a prescindere dall’entità del danno.
Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla soglia di franchigia.
Copertura del rischio che viene individuato in polizza.
Portafoglio di investimenti, appositamente creato dalla compagnia e gestito separatamente dagli altri attivi dell'impresa, in cui confluiscono i premi versati dai contraenti al netto dei costi. Dal rendimento di tale portafoglio di investimenti deriva la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad esso collegati
Somma dovuta dalla compagnia all’assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro.
Polizze vita in cui l’entità delle prestazioni assicurative dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di altro valore di riferimento.
Intermediari assicurativi o riassicurativi
Persone fisiche o società, iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati. A questi soggetti si aggiungono gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, che svolgono invece l’attività in via accessoria rispetto a quella che è la propria attività professionale principale. Inoltre sono intermediari assicurativi anche i soggetti iscritti nell’elenco annesso al RUI, in qualità di operatori dell’Unione Europea che svolgono l’attività di intermediazione in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Acronimo di Key Information Document, ovvero il documento di base che contiene le informazioni chiave sui prodotti vita di investimento assicurativo, che hanno anche un contenuto finanziario. Si tratta delle polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate (ramo I), delle polizze unit e index linked (ramo III), di quelle di capitalizzazione (ramo V) e dei prodotti multiramo; in sostanza tutti i prodotti assicurativi che hanno una scadenza o un valore di riscatto per le quali il capitale a scadenza o il valore di riscatto sono esposti – in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto – all’andamento del mercato finanziario. È redatto secondo uno schema standardizzato, facilmente confrontabile anche tra prodotti di imprese europee, e deve riportare in modo chiaro e sintetico le principali caratteristiche di un prodotto di investimento, quali la descrizione del prodotto stesso, il rapporto rischio/rendimento, i costi, l’orizzonte di investimento e le modalità di presentazione di un reclamo.
Somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro.
Soluzione assicurativa e finanziaria che include all'interno di un solo contratto prestazioni collegate alla gestione separata e a fondi.
Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i Fondi comuni o le SICAV, ovvero quei fondi di investimento che permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti. Possono suddividersi in fondi comuni aperti (capitale variabile e libertà di ingresso ed uscita dei sottoscrittori) e fondi chiusi (capitale fisso ed uscita alla scadenza del fondo).
Pagamento della prestazione assicurativa
Liquidazione al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato
Contratto di assicurazione tra la compagnia di assicurazione ed il contraente/aderente
Contratti dei rami vita in cui il pagamento del capitale stabilito nel contratto è previsto alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento in cui essa si verifica.
Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento di un capitale al verificarsi dell’evento assicurato (la morte) entro la scadenza del contratto.
Polizze con partecipazione agli utili
Contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzati da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.
Contratto con cui l'impresa si impegna a pagare una determinata somma alla data di scadenza, a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
Contratti di assicurazione sulla vita che prevedono il pagamento di un capitale al beneficiario caso vita, se l'assicurato è in vita alla scadenza del contratto, o di un capitale al beneficiario caso morte in caso si verifichi il decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale
Importi corrisposti dal contraente/aderente all’impresa ad intervalli di tempo e per una durata prefissati.
Importi corrisposti dal contraente/aderente alla compagnia assicurativa in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto.
Premio aggiuntivo (o versamento aggiuntivo)
importo che il contraente di una polizza vita ha facoltà di versare nel contratto a integrazione dei premi originariamente previsti dal contratto
Importo/i versato/i dal contraente/aderente relativamente al contratto. Il pagamento del premio costituisce condizione necessaria per l'efficacia del contratto.
Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione danni il termine di prescrizione è di 2 anni; 10 anni per le garanzie vita.
Calcolo anticipato dell’ammontare del premio di assicurazione che può essere richiesto alle imprese o agli intermediari.
Gestione della forma assicurativa che corrisponde ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari; ad esempio: rami danni (infortuni, malattia, ecc.) e rami vita.
Facoltà riconosciuta al contraente/aderente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.
successione di rate il cui pagamento da parte della compagnia ha una periodicità annuale
Facoltà del contraente di una polizza vita, regolata dalle condizioni contrattuali, di riprendere a versare i premi annui, dopo un periodo di sospensione del pagamento degli stessi. La riattivazione avviene di norma mediante versamento delle rate di premio non pagate, maggiorate di interessi.
Facoltà del contraente, in una polizza vita, di richiedere il pagamento del valore del contratto (riscatto totale) o di parte di esso (riscatto parziale)
Probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.
Meccanismo che comporta un ricalcolo del valore dell’investimento nella gestione separata, mediante l’applicazione di un tasso di rivalutazione a tale valore
Data in cui ha termine la validità della polizza assicurativa.
Clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza (con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto)
È composto dalla documentazione informativa precontrattuale dalle condizioni di assicurazioni, comprensive del glossario.
Verificarsi dell’evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.
Trasferimento delle risorse investite tra due o più opzioni di investimento previste dal contratto
Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta.
Polizze vita in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, al netto dei caricamenti, del costo per la copertura caso morte, del costo di eventuali coperture accessorie e delle commissioni di gestione.
Il periodo che va dalla conclusione del contratto di assicurazione alla data di scadenza stabilita. Il contratto valido è anche efficace e quindi produce effetti, fatti salvi eventuali periodi di carenza o di franchigia.