Reclami

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Compagnia

Come presentare un reclamo alla Compagnia

Reclami riguardanti il rapporto contrattuale

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia che ha emesso la polizza (Cardif Assurances Risques Divers SA Rappresentanza Generale per l’Italia, Cardif Assurance Vie SA Rappresentanza Generale per l’Italia, Cardif Vita S.p.A.), presso la funzione Ufficio Reclami incaricata del loro esame, con le seguenti modalità:

 

  • via e-mail all'indirizzo reclami@cardif.com
  • tramite form online
  • via posta presso la sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
  • a mezzo fax al n. 02.77224.265

Ai sensi della normativa di settore, la Compagnia ti riscontrerà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

 

Per qualsiasi informazione inerente lo stato di avanzamento delle pratiche sono disponibili i seguenti recapiti telefonici:

  • per i prodotti BNL: 060.060
  • per i prodotti non BNL: 800.900.780 dall'Italia, oppure 0039 0277224686 dall'Estero

Gli orari del servizio sono presenti nella sezione contatti del presente sito.

 

Reclami riguardanti prodotti Pensionistici

Se il reclamo riguarda prodotti pensionistici (BNL PIANOPENSIONE) deve essere inviato per iscritto a Cardif Vita S.p.A., Ufficio Reclami, indirizzo e-mail reclami@cardif.com, via posta presso la sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano, oppure alla Casella postale numero 421 Cordusio Milano Centro - n° fax 02.77.224.265.

 

Per qualsiasi informazione inerente lo stato di avanzamento delle pratiche sono disponibili i seguenti recapiti telefonici:

  • per i prodotti BNL: 060.060

Gli orari del servizio sono presenti nella sezione contatti del presente sito

 

Ti ricordiamo che:

  • puoi sempre presentare reclamo all’Autorità di Vigilanza di competenza dello specifico prodotto interessato (IVASS, COVIP o CONSOB), secondo le modalità e i termini descritti alla pagina Autorità di Vigilanza;
  • puoi sempre adire l’Autorità Giudiziaria previo ricorso, in alcuni casi obbligatorio, ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie relative al contratto, di seguito descritti.

 

Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie

  • Mediazione
    Nel caso di controversie riguardanti un contratto di assicurazione dovrai sempre attivare, prima del ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Procedimento di Mediazione, previsto come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.). La domanda di Mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

  • Negoziazione Assistita
    Hai la facoltà di attivare il procedimento della Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, e s.m.i.), ovvero un accordo mediante il quale le parti, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo, convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia concernente diritti disponibili.

 

  • Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
    Con riferimento ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ovvero i c.d. "prodotti d'investimento assicurativi" o "IBIP's"), hai facoltà di sottoporre all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) le controversie (che implicano la richiesta di somme di denaro comunque non superiori a Euro 500.000) relative alla violazione, da parte dell’intermediario iscritto nella sez. D del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché di consegna del documento contenente le informazioni chiave (Key Information Documenti - KID). Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
    Per maggiori dettagli anche in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia all'indirizzo 
    https://www.acf.consob.it.

 

  • Arbitrato
    Se previsto dalle condizioni della tua polizza danni, hai la facoltà di ricorrere all’Arbitrato qualora dovesse sorgere un dissenso circa la determinazione dell'ammontare del danno.
    Per maggiori informazioni si rinvia a quanto indicato nel Set Informativo.

 

  • Procedura FIN-NET
    Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito FIN-NET | European Commission (europa.eu) – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami alla Compagnia potranno essere inoltrati per iscritto attraverso:

Tempi di risposta

  • La Compagnia si impegna a confermare la presa in carico del reclamo entro 10 giorni e a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione